Art. 229.
Attuazione di direttive comunitarie.
1. Salvo i casi di
attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86[Nota1],
le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono
recepite con decreti
dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro
attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non
oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea.
[Nota1]Riportata alla voce Comunità europee.